Art. 2.
(Agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica).
1. L'agricoltura biologica ha l'obiettivo di:
a) produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali;
b) tutelare la biodiversità agricola e naturale e il paesaggio;
c) contribuire al benessere degli animali, alla fertilità dei suoli e alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, favorendo in tale modo la riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, la conservazione e il risanamento ambientale, nonché l'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.
2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il
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quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione.
3. Il prodotto proveniente da agricoltura biologica è quello che ha ottenuto la certificazione di conformità al metodo di cui al comma 1 relativamente ad ogni fase del processo di produzione e di preparazione.
4. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.
5. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.